Circolari

Sospensione dell'attività lavorativa e obblighi sulla formazione. Interpello n.16/2013.

Circolare n° 48/2013 » 29.05.2013

A seguito di istanza di interpello presentata da Confindustria al Ministero del Lavoro in ordine a chiarimenti sulla possibilità che tra gli obblighi formativi indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero che condiziona la fruizione degli ammortizzatori sociali da parte di lavoratori sospesi dall’attività lavorativa alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione) possano rientrare anche gli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza come previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, si segnala e si allega la risposta n. 16/2013 all’interpello in oggetto

In particolare, il dubbio era basato sull’incoerenza tra le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (che pongono la formazione a carico del datore di lavoro e ne prescrivono l’erogazione durante l’orario di lavoro: art. 37, comma 12) e la situazione dei lavoratori destinatari di misure di sostegno al reddito (con conseguente sospensione, totale o parziale, dell’orario di lavoro). 

La risposta supera tale incoerenza affermando il principio secondo cui, ad esclusione della formazione che deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (art. 37, comma 4, lettera a), tutte le altre ipotesi sono ritenute dal Ministero “funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali”.

 Ricordiamo che il datore di lavoro deve erogare la formazione (art. 37, comma 4 D.Lgs n. 81/2008) in tre momenti:

a) alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

      b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.


L’esclusione della lettera a), pertanto, ha la seguente motivazione: mentre la condizione del lavoratore che riceve la formazione (possibilmente) prima dell'inizio del rapporto di lavoro o contestualmente all’assunzione è incoerente rispetto alla condizione dei lavoratori destinatari di strumenti di sostegno al reddito, tutte le altre ipotesi in costanza di rapporto di lavoro rientrano a pieno nello scopo tipico della formazione contemplata dalla L. 92/2012 che riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.

Anche l'aggiornamento quinquennale come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, rientra tra gli obblighi formativi erogati in costanza di rapporto di lavoro.

Il Ministero di conseguenza” ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’art. 37 comma 4), lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37 comma 4, lett. a)”.

Inoltre, il Ministero pone espressamente le basi giuridiche a garanzia delle ipotesi - da più parti segnalate - in cui Fondimpresa ha erogato risorse per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro in costanza di fruizione di strumenti di sostegno al reddito.

 Ne consegue che - a prescindere dallo strumento di sostegno al reddito ed alle finalità dello stesso - tutti i lavoratori (da intendersi, ovviamente, nel senso lavoristico del termine, quindi compresi i lavoratori qualificati come "dirigenti" e "preposti" ai fini della sicurezza sul lavoro) potranno essere destinatari della formazione (salvo - si ripete - quella prevista dalla lettera a) dell'art. 37).

Evidenti i rilevanti benefici (organizzativi ed economici) dell'interpretazione sostenuta da Confindustria e confermata dal Ministero del lavoro:

 --         i lavoratori possono essere formati in coerenza con i progetti che hanno reso necessario il ricorso alla sospensione (es. ristrutturazione)

-           i lavoratori, alla ripresa dell'attività lavorativa, saranno immediatamente in grado di svolgere le eventuali nuove attività (senza dover aspettare il momento della ripresa per poter essere obbligatoriamente formati prima di riprendere il lavoro)

-           i lavoratori potranno essere formati anche in azienda (curando di tenere nettamente distinte l'attività lavorativa e la formazione, benché erogata attraverso esercitazioni pratiche)

-           c'è una evidente riduzione dei costi: la formazione ex art. 4, comma 40 della legge Fornero ben può essere finanziata da Fondimpresa, ivi compresa tutta quella sulla sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs 81/2008.

L'interpello non prende espressamente in considerazione le ipotesi della formazione cd speciale (cioè aggiuntiva rispetto a quella individuata dall'art. 37, ad es. quella sulle attrezzature che richiedono una formazione particolare, art. 73, comma 5, D.lgs n. 81/2008). La ratio della risposta, tuttavia - legata alla generale distinzione tra la formazione da erogarsi prima della costituzione del rapporto di lavoro e quella che può/deve essere erogata in costanza di rapporto di lavoro e riferita alle ipotesi formative che siano funzionali al reinserimento lavorativo ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali” - legittima a maggior ragione, anche ad avviso del Ministero appositamente sentito in via informale, una interpretazione estensiva, che esclude solamente la formazione iniziale ex art. 37, comma 4, lett. a).

Non avrebbe, del resto, senso, autorizzare la formazione di un lavoratore per un cambiamento di mansioni in relazione ad una ristrutturazione aziendale ovvero per l'introduzione di una nuova attrezzatura o l'aggiornamento di un lavoratore e non autorizzare una formazione maggiormente qualificante, quale quella riferibile ad ogni tipo di formazione sulla sicurezza, ovviamente erogata nel corso del rapporto di lavoro.

Cordiali saluti.

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore RU
» Carta intestata

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